Art. 22. (Art. 50, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). Nei giudizi di purgazione, se il prezzo stipulato o che si dichiarera', a sensi dell'art. 2043, n. 3, del Codice civile, e' minore del credito dell'ente che procede, o non viene fatto da altro creditore l'aumento del decimo, in conformita' dell'art. 2045 del detto Codice, l'ente medesimo puo' fare istanza per l'incanto sul prezzo come sopra stipulato o dichiarato, senza obbligo di fare aumento del decimo e senza impegno alcuno, qualunque sia l'esito dell'incanto.