(Testo unico-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
           (Art. 50, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). 
 
  Nei giudizi  di  purgazione,  se  il  prezzo  stipulato  o  che  si
dichiarera', a sensi dell'art. 2043, n.  3,  del  Codice  civile,  e'
minore del credito dell'ente che procede, o non viene fatto da  altro
creditore l'aumento del decimo, in  conformita'  dell'art.  2045  del
detto Codice, l'ente medesimo puo' fare  istanza  per  l'incanto  sul
prezzo come sopra stipulato  o  dichiarato,  senza  obbligo  di  fare
aumento del decimo e senza  impegno  alcuno,  qualunque  sia  l'esito
dell'incanto.