Art. 23. (Art. 51, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). Se la espropriazione si trovasse gia' iniziata da altri creditori, l'ente che procede avra' diritto di essere surrogato ai creditori esproprianti nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza. L'ente ha facolta' di surrogarsi in una espropriazione dipendente da un precetto anteriore, limitatamente ai beni ad esso ipotecati, fermi gli atti gia' compiuti nel corso del giudizio. Esso non ha l'obbligo di comprendere nel suo giudizio di espropriazione la maggiore quantita' di beni a cui si riferisca un posteriore precetto. Tuttavia l'ente ha l'obbligo di procedere anche per la maggiore quantita' dei beni compresi nel precetto che da' luogo alla surrogazione od anche in un precetto posteriore, qualora i beni predetti e quelli ad esso ipotecati siano gravati cumulativamente da precedenti ipoteche eventuali. Quando l'ente che sostiene la procedura per la esecuzione trascuri di continuarla, potra' chiedersi da altro creditore la surrogazione, a senso dell'art. 575 del Codice di procedura civile.