(Testo unico-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
           (Art. 51, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). 
 
  Se la espropriazione si trovasse gia' iniziata da altri  creditori,
l'ente che procede avra' diritto di  essere  surrogato  ai  creditori
esproprianti nel procedimento, quantunque  non  vi  fosse  motivo  di
negligenza. L'ente ha facolta' di surrogarsi  in  una  espropriazione
dipendente da un precetto anteriore, limitatamente ai  beni  ad  esso
ipotecati, fermi gli atti gia' compiuti nel corso del giudizio.  Esso
non ha l'obbligo di comprendere nel suo giudizio di espropriazione la
maggiore quantita' di beni a cui si riferisca un posteriore precetto. 
 
  Tuttavia l'ente ha l'obbligo di procedere  anche  per  la  maggiore
quantita'  dei  beni  compresi  nel  precetto  che  da'  luogo   alla
surrogazione od anche in  un  precetto  posteriore,  qualora  i  beni
predetti e quelli ad esso ipotecati siano gravati cumulativamente  da
precedenti ipoteche eventuali. 
 
  Quando l'ente che sostiene la procedura per la esecuzione  trascuri
di continuarla, potra' chiedersi da altro creditore la  surrogazione,
a senso dell'art. 575 del Codice di procedura civile.