(Testo unico-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
           (Art. 52, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). 
 
  Il magistrato assegnera' sempre, nell'interesse dell'ente creditore
il termine minimo in tutti i casi nei quali il  Codice  di  procedura
civile stabilisce un termine massimo ed uno minimo. 
 
  I termini della  notificazione,  pubblicazione  ed  inserzione  del
bando saranno ridotti alla meta'.