Art. 24. (Art. 52, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). Il magistrato assegnera' sempre, nell'interesse dell'ente creditore il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed uno minimo. I termini della notificazione, pubblicazione ed inserzione del bando saranno ridotti alla meta'.