(Testo unico-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
           (Art. 54, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). 
 
  Le domande di separazione, le eccezioni  di  nullita'  e  tutte  le
istanze incidentali, ancorche'  riguardino  il  giudizio  di  merito,
compresa la eccezione di  pagamento,  non  sospendono  il  corso  del
giudizio  e  la  vendita,  salvo  il  caso  che  la  sospensione  sia
provvisoriamente ordinata dal tribunale. Nondimeno, se la domanda  e'
poi respinta dal tribunale,  la  sospensione  ordinata  non  ha  piu'
effetto, sebbene la sentenza del tribunale venga impugnata.