Art. 26. (Art. 54, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). Le domande di separazione, le eccezioni di nullita' e tutte le istanze incidentali, ancorche' riguardino il giudizio di merito, compresa la eccezione di pagamento, non sospendono il corso del giudizio e la vendita, salvo il caso che la sospensione sia provvisoriamente ordinata dal tribunale. Nondimeno, se la domanda e' poi respinta dal tribunale, la sospensione ordinata non ha piu' effetto, sebbene la sentenza del tribunale venga impugnata.