(Testo unico-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
            (Art. 55, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646) 
 
  Il compratore  degli  immobili,  nei  venti  giorni  dalla  vendita
definitiva, dovra' pagare  all'ente  creditore,  senza  attendere  il
proseguimento  della  graduazione,  quella  parte  del   prezzo   che
corrisponde al credito dell'ente in capitale, accessori e  spese.  In
difetto di che vi sara' astretto con tutti i mezzi  consentiti  dalla
legge e con la rivendita degli immobili aggiudicatigli a sue spese  e
rischio, salvo l'obbligo all'ente  stesso  di  restituire  a  chi  di
ragione quel tanto coi rispettivi interessi, per cui, in  conseguenza
della graduazione, non risultasse utilmente collocato. 
 
  Il pagamento della parte del prezzo di cui sopra  dovra'  eseguirsi
parimente dall'aggiudicatario nei  venti  giorni  dall'aggiudicazione
anche quando da altri creditori sia stato promosso il giudizio  senza
bisogno che tale obbligo sia incluso nelle condizioni di vendita.