Art. 28. (Art. 56, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, sono applicabili anche nei giudizi di rivendita promossi dagli enti contemplati dalla presente legge nel caso dell'art. 689 del Codice di procedura civile.