(Testo unico-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
           (Art. 56, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). 
 
  Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18, 20,  21,  22,  23,  sono
applicabili anche  nei  giudizi  di  rivendita  promossi  dagli  enti
contemplati dalla presente legge nel caso dell'art. 689 del Codice di
procedura civile.