(Testo unico-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
              (Art. 6, legge 24 dicembre 1908, n. 797). 
 
  Gli atti per il procedimento coattivo sono esenti da tassa di bollo
quando la somma, oggetto della vertenza, non superi le lire trenta, e
sono scritti sulla carta bollata ordinaria da  centesimi  venticinque
quando la somma superi le lire trenta e non le lire cento.