Art. 3. (Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797). Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore puo' contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile. L'autorita' adita ha facolta' di sospendere il procedimento coattivo. Il provvedimento di sospensione puo' essere dato dal conciliatore, pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso.