(Testo unico-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
              (Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797). 
 
  Entro trenta  giorni  dalla  notificazione  della  ingiunzione,  il
debitore puo' contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti
il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo in cui ha sede
l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza,  a  norma  del
Codice di procedura civile. 
 
  L'autorita'  adita  ha  facolta'  di  sospendere  il   procedimento
coattivo. 
 
  Il provvedimento di sospensione puo' essere dato dal  conciliatore,
pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso.