(Testo unico-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
              (Art. 7, legge 21 dicembre 1908, n. 797). 
 
  Rimane in vigore degli antichi ordinamenti la parte riguardante  le
norme di conservazione, voltura, rinnovazione ed efficacia dei  ruoli
esecutivi per la riscossione dei cespiti mobiliari.