Art. 31. (Art. 8, legge 24 dicembre 1908, n. 797). Le disposizioni degli articoli 5 a 29 della presente legge, esclusa nell'art. 5 la parte concernente il richiamo agli articoli 3 e 4, sono applicabili ai procedimenti esecutivi per la riscossione delle tasse sugli affari. Il termine prefisso nell'ingiunzione e', anche in questo caso, portato a trenta giorni. Visto, d'ordine di Sua Maesta': Il ministro delle finanze FACTA.