(Testo unico-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
              (Art. 4, legge 24 dicembre 1908, n. 797). 
 
  Respinto,  in  tutto  od  in  parte,  il  ricorso  o  l'opposizione
dall'autorita' adita e riattivato, qualora ne fosse stata disposta la
sospensione, il procedimento coattivo, oppure proseguito, in mancanza
del ricorso o dell'opposizione anzidetti o dell'inibitoria  da  parte
dell'autorita' suindicata, il procedimento medesimo, esso non potra',
per qualsiasi motivo,  ed  anche  quando  sia  pendente  giudizio  di
appello, essere sospeso se non in seguito  a  pagamento  della  somma
dovuta, salvo il caso di provvedimento di sospensione che fosse  dato
dalla autorita' adita per l'appello. 
 
  Tale pagamento dovra' comprovarsi con  la  quietanza  staccata  dai
prescritti bollettari.