Art. 4. (Art. 4, legge 24 dicembre 1908, n. 797). Respinto, in tutto od in parte, il ricorso o l'opposizione dall'autorita' adita e riattivato, qualora ne fosse stata disposta la sospensione, il procedimento coattivo, oppure proseguito, in mancanza del ricorso o dell'opposizione anzidetti o dell'inibitoria da parte dell'autorita' suindicata, il procedimento medesimo, esso non potra', per qualsiasi motivo, ed anche quando sia pendente giudizio di appello, essere sospeso se non in seguito a pagamento della somma dovuta, salvo il caso di provvedimento di sospensione che fosse dato dalla autorita' adita per l'appello. Tale pagamento dovra' comprovarsi con la quietanza staccata dai prescritti bollettari.