(Testo unico-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
(Art. 33, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281,  e  5  della  legge  24
                       dicembre 1908, n. 797). 
 
  Trascorso  inutilmente  il  termine  di  giorni   trenta,   fissato
dall'art.  2  per  i  debitori  morosi,  o  respinto  il  ricorso   o
l'opposizione nei casi in cui fosse stata ordinata la sospensione del
procedimento coattivo a tenore degli articoli 3 e 4, l'ente creditore
procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o
di un usciere dell'ufficio di conciliazione, al pignoramento dei beni
mobili del debitore, eccettuati quei mobili che per legge non possono
essere pignorati.