(Testo unico-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
           (Art. 34, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). 
 
  L'atto  di  pignoramento,  redatto  dall'ufficiale  giudiziario   o
dall'usciere, in presenza di due testimoni, contiene la  designazione
dell'ente che procede all'esecuzione, il nome e cognome del  debitore
e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualita',  la
quantita' e il valore approssimativo degli  oggetti  oppignorati,  il
nome e cognome del depositario, e  la  intimazione  al  debitore  che
trascorso il  termine  stabilito  dall'art.  10  si  procedera'  alla
vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto. 
 
  Quando  si  proceda  sui  frutti  naturali  pendenti,   l'atto   di
oppignoramento deve indicare la  qualita'  e  la  natura  dei  frutti
oppignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti
si trovano, e l'estensione approssimativa del medesimo. 
 
  L'atto   di   pignoramento   sara'   sottoscritto    dall'ufficiale
giudiziario o dall'usciere e dal depositario. 
 
  Copia dell'atto si  consegna  al  debitore,  se  presente,  o  alla
persona  che  lo  rappresenta  sul  luogo;  in  mancanza  dell'uno  o
dell'altra, la copia si rimette al domicilio del debitore,  e  se  il
domicilio non e' nel Comune  la  copia  si  rimette,  per  conto  del
debitore, al sindaco.