Art. 6. (Art. 34, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). L'atto di pignoramento, redatto dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere, in presenza di due testimoni, contiene la designazione dell'ente che procede all'esecuzione, il nome e cognome del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualita', la quantita' e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e la intimazione al debitore che trascorso il termine stabilito dall'art. 10 si procedera' alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto. Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto di oppignoramento deve indicare la qualita' e la natura dei frutti oppignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti si trovano, e l'estensione approssimativa del medesimo. L'atto di pignoramento sara' sottoscritto dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere e dal depositario. Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo; in mancanza dell'uno o dell'altra, la copia si rimette al domicilio del debitore, e se il domicilio non e' nel Comune la copia si rimette, per conto del debitore, al sindaco.