(Testo unico-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
           (Art. 35, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). 
 
  Dell'avvenuto pignoramento  giudiziario  o  l'usciere  da'  notizia
immediata  al  sindaco  trasmettendogli   copia   dell'atto.   Appie'
dell'atto di pignoramento sara' iscritta la nomina di  uno  stimatore
fatta dal sindaco. 
 
  Gli ufficiali giudiziari ed uscieri che contravvengono al  disposto
di quest'articolo sono puniti, sopra denunzia del sindaco, con  multa
di L. 20 a favore  del  Comune,  e,  in  caso  di  recidiva,  con  la
destituzione.