(Testo unico-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
           (Art. 36, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). 
 
  L'ente  creditore  non  puo'  prendere  in  custodia  gli   oggetti
oppignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce  depositario
lo  stesso  debitore  od  una  terza  persona,  a  scelta   dell'ente
creditore, e non trovandosi chi  assuma  l'incarico,  si  nomina  dal
sindaco un depositario d'ufficio sopra istanza dell'ente creditore.