Art. 8. (Art. 36, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). L'ente creditore non puo' prendere in custodia gli oggetti oppignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'ente creditore, e non trovandosi chi assuma l'incarico, si nomina dal sindaco un depositario d'ufficio sopra istanza dell'ente creditore.