Art. 9. (Art. 37, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). Salvo la omissione del precetto, nulla e' innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi e all'assegnazione di crediti in pagamento. L'ente creditore pero' puo' valersi dell'ufficiale giudiziario o dell'usciere di cui all'art. 2 per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza. Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al debitore si fara' dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'ente creditore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'ente medesimo.