(Testo unico-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
           (Art. 37, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). 
 
  Salvo la omissione del precetto, nulla e' innovato  alla  procedura
ordinaria quanto al pignoramento  dei  beni  mobili  presso  terzi  e
all'assegnazione di crediti in pagamento. L'ente creditore pero' puo'
valersi dell'ufficiale giudiziario o dell'usciere di cui  all'art.  2
per  tutti  gli  atti  della   procedura   esecutiva,   compresa   la
notificazione della sentenza. 
 
  Il pignoramento dei fitti e delle pigioni  dovuti  al  debitore  si
fara' dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere mediante la  consegna
all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare
all'ente creditore, invece che al locatore, il  fitto  o  la  pigione
scaduta o da  scadere,  sino  alla  concorrenza  delle  somme  dovute
all'ente medesimo.