Art. 11 Docenti tutor 1. Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio le facolta' di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualita' di: a) tutor coordinatori; b) tutor dei tirocinanti. 2. Ai tutor coordinatori e' affidato il compito di: a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti; b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attivita' di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attivita' di tirocinio; c) supervisionare e valutare le attivita' del tirocinio diretto e indiretto; d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attivita' in classe. 3. I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attivita' e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti. I docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12, tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda. 4. I corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 6 si avvalgono altresi' di tutor organizzatori, cui e' assegnato il compito di: a) organizzare e gestire i rapporti tra le universita', le istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici; b) gestire tutte le attivita' amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l'Ufficio scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attivita' di tirocinio in generale; c) coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole; d) assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio. 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui ai commi 2 e 4 e la loro ripartizione tra le facolta' o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, nonche' i criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti. Sulla base dei criteri di selezione stabiliti, e nei limiti dei contingenti ad esse assegnati, le facolta' di riferimento provvedono all'indizione ed allo svolgimento delle selezioni. La facolta' provvede all'affidamento dell'incarico tutoriale, che ha una durata massima di quattro anni, non e' consecutivamente rinnovabile ed e' prorogabile solo per un ulteriore anno. L'incarico e' soggetto a conferma annuale secondo quanto previsto al comma 7. Il suo svolgimento comporta, per i tutor coordinatori, un esonero parziale dall'insegnamento e, per i tutor organizzatori, l'esonero totale dall'insegnamento stesso. 6. I tutor coordinatori e i tutor organizzatori rispondono, nello svolgimento dei loro compiti, al consiglio di facolta'. 7. Il consiglio di facolta' procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori sulla base dei seguenti parametri: a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo; b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti; c) gestione dei rapporti con l'istituzione universitaria; d) gestione dei casi a rischio. 8. Il consiglio di facolta' puo' predisporre, per i tirocinanti, questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblici.