Art. 11 
 
 
                            Docenti tutor 
 
  1. Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio le  facolta'  di
riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio
nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai
predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualita' di: 
    a) tutor coordinatori; 
    b) tutor dei tirocinanti. 
  2. Ai tutor coordinatori e' affidato il compito di: 
    a) orientare e gestire i rapporti  con  i  tutor  assegnando  gli
studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto  di
tirocinio dei singoli studenti; 
    b) provvedere alla formazione del gruppo di  studenti  attraverso
le attivita' di  tirocinio  indiretto  e  l'esame  dei  materiali  di
documentazione prodotti dagli studenti nelle attivita' di tirocinio; 
    c) supervisionare e valutare le attivita' del tirocinio diretto e
indiretto; 
    d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda  le  attivita'
in classe. 
  3. I tutor dei  tirocinanti  hanno  il  compito  di  orientare  gli
studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola
e alle diverse attivita' e pratiche  in  classe,  di  accompagnare  e
monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi
di insegnamento degli studenti  tirocinanti.  I  docenti  chiamati  a
svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici
e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte  nell'elenco
di cui all'articolo 12, tra i docenti in  servizio  con  contratto  a
tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto
domanda. 
  4. I corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 6 si  avvalgono
altresi' di tutor organizzatori, cui e' assegnato il compito di: 
    a) organizzare e  gestire  i  rapporti  tra  le  universita',  le
istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici; 
    b) gestire tutte le attivita' amministrative legate ai  distacchi
dei tutor coordinatori, al rapporto con le  scuole  e  con  l'Ufficio
scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e  alle  attivita'
di tirocinio in generale; 
    c) coordinare  la  distribuzione  degli  studenti  nelle  diverse
scuole; 
    d)  assegnare  ai  tutor  coordinatori,  di  anno  in  anno,   il
contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio. 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabiliti  i  contingenti  del  personale  della  scuola
necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui ai commi 2
e 4 e la loro ripartizione tra le facolta' o le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, nonche'  i
criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti. Sulla  base
dei criteri di selezione stabiliti, e nei limiti dei  contingenti  ad
esse assegnati, le facolta' di riferimento  provvedono  all'indizione
ed  allo  svolgimento   delle   selezioni.   La   facolta'   provvede
all'affidamento dell'incarico tutoriale, che ha una durata massima di
quattro anni, non e' consecutivamente rinnovabile ed  e'  prorogabile
solo per un ulteriore anno. L'incarico e' soggetto a conferma annuale
secondo quanto previsto al comma 7. Il suo svolgimento comporta,  per
i tutor coordinatori, un esonero parziale dall'insegnamento e, per  i
tutor organizzatori, l'esonero totale dall'insegnamento stesso. 
  6. I tutor coordinatori e i tutor organizzatori  rispondono,  nello
svolgimento dei loro compiti, al consiglio di facolta'. 
  7. Il consiglio di facolta' procede  annualmente  alla  conferma  o
alla revoca dei tutor coordinatori e dei  tutor  organizzatori  sulla
base dei seguenti parametri: 
    a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro  percorso
formativo; 
    b) gestione dei rapporti con  le  scuole  e  con  gli  insegnanti
ospitanti; 
    c) gestione dei rapporti con l'istituzione universitaria; 
    d) gestione dei casi a rischio. 
  8. Il consiglio di facolta' puo' predisporre,  per  i  tirocinanti,
questionari di valutazione dell'esperienza svolta,  i  cui  risultati
sono utilizzati anche ai  fini  della  conferma.  I  risultati  delle
elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblici.