Art. 13 
 
Percorsi di formazione per il  conseguimento  della  specializzazione
  per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' 
 
  1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione
e  della  compiuta  regolamentazione   dei   relativi   percorsi   di
formazione, la specializzazione per l'attivita' di sostegno didattico
agli alunni con disabilita'  si  consegue  esclusivamente  presso  le
universita'. Le  caratteristiche  dei  corsi  di  formazione  per  il
conseguimento della specializzazione per  le  attivita'  di  sostegno
didattico  agli  alunni  con  disabilita',   che   devono   prevedere
l'acquisizione di un minimo  di  60  crediti  formativi,  comprendere
almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi  universitari
e articolarsi distintamente per la  scuola  dell'infanzia,  primaria,
secondaria  di  primo  grado  e  secondo  grado,  sono  definite  nel
regolamento  di  ateneo  in  conformita'  ai  criteri  stabiliti  dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  sentiti
il Consiglio universitario  nazionale  e  le  associazioni  nazionali
competenti  per  materia.  Ai  corsi,   autorizzati   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  possono  accedere
gli insegnanti abilitati. 
  2.  Le  universita'  possono  avvalersi,  per  lo  svolgimento   di
specifici  insegnamenti  non  attivati  nell'ambito  dell'ateneo,  di
personale in possesso di specifica e documentata competenza nel campo
delle didattiche speciali. 
  3. I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca tenendo  conto  delle  esigenze  del
sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una
prova di accesso predisposta dalle universita'. 
  4. A conclusione del  corso  il  candidato  che  supera  con  esito
favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per
l'attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita'. 
  5. La specializzazione di cui  al  comma  4  consente  l'iscrizione
negli elenchi per il  sostegno  ai  fini  delle  assunzioni  a  tempo
indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.