Art. 14 
 
 
Corsi di perfezionamento per l'insegnamento  di  una  disciplina  non
                   linguistica in lingua straniera 
 
  1. Le  universita'  nei  propri  regolamenti  didattici  di  ateneo
possono disciplinare corsi di perfezionamento per  l'insegnamento  di
una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi
accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e  di  competenze
certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1  del  "Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001  dal
Consiglio d'Europa. 
  2. I percorsi formativi di cui al comma 1  sono  istituiti  per  la
scuola secondaria di secondo  grado  e  prevedono  l'acquisizione  di
almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300
ore pari a 12 crediti formativi universitari. 
  3. Per garantire uniformita' tra i predetti corsi,  le  universita'
si  adeguano  ai  criteri  stabiliti  dal  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  con  proprio  decreto,  sentito  il
Consiglio universitario nazionale. 
  4. A conclusione del corso,  al  candidato  che  supera  con  esito
favorevole l'esame finale e' rilasciato il certificato attestante  le
acquisite  competenze  per  l'insegnamento  di  una  disciplina   non
linguistica in lingua straniera.