Art. 16 
 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. I corsi di  cui  al  presente  decreto  sono  organizzati  dalle
universita'  e  dalle  istituzioni  di  alta  formazione   artistica,
musicale e coreutica senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica, nel rispetto di quanto  previsto  dal  decreto  del
presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.