Art. 17 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 settembre 2010 Il Ministro: Gelmini Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 119 La sezione del controllo nell'adunanza del 7 gennaio 2011 ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione: dell'art. 8, comma 2; dell'art. 15, commi 2 e 22, nella parte in cui fanno rinvio al citato art. 8, comma 2; dell'art. 15, comma 24; all'art. 5, comma 2, terzo rigo, vanno espunte le parole "ed e'", tra le parole "statali" e "deliberato".