Art. 17 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore a partire  dal  quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 10 settembre 2010 
 
                                                 Il Ministro: Gelmini 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011 
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 119 
 
 
La sezione del controllo nell'adunanza del 7 gennaio 2011 ha  ammesso
al  visto  e  alla  conseguente  registrazione  il  regolamento   con
esclusione: 
dell'art. 8, comma 2; 
dell'art. 15, commi 2 e 22, nella parte in cui fanno rinvio al citato
art. 8, comma 2; 
dell'art. 15, comma 24; 
all'art. 5, comma 2, terzo rigo, vanno espunte le parole "ed e'", tra
le parole "statali" e "deliberato".