Art. 2 
 
 
        Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti 
 
  1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 e'
finalizzata  a  qualificare  e  valorizzare   la   funzione   docente
attraverso     l'acquisizione     di     competenze     disciplinari,
psico-pedagogiche,    metodologico-didattiche,    organizzative     e
relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati  di
apprendimento previsti dall'ordinamento vigente. 
  2. E'  parte  integrante  della  formazione  iniziale  dei  docenti
l'acquisizione  delle  competenze  necessarie  allo  sviluppo  e   al
sostegno  dell'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  secondo  i
principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275. 
  3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il  fondamento
dell'unitarieta' della funzione docente. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per i riferimenti  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante "Norme  in  materia
          di autonomia delle istituzioni scolastiche", si  vedano  le
          note alle premesse.