Art. 2 Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti 1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 e' finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente. 2. E' parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il fondamento dell'unitarieta' della funzione docente.
Note all'art. 2: Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", si vedano le note alle premesse.