Art. 3 
 
 
                         Percorsi formativi 
 
  1. I percorsi formativi sono preordinati, per tutte  le  classi  di
abilitazione all'insegnamento, all'acquisizione delle  competenze  di
cui all'articolo 2. 
  2. I percorsi formativi sono cosi' articolati: 
    a) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e  nella  scuola
primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a  ciclo  unico
in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, comprensivo di  tirocinio  da  avviare  a  partire  dal
secondo anno di corso; 
    b) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e  secondo
grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un  successivo  anno
di tirocinio formativo attivo. 
  3.  I  percorsi  formativi   preordinati   all'insegnamento   delle
discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola  secondaria
di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle  universita'  e
dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica  di
cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508,  nell'ambito  dei  quali  si
articolano nel corso di  diploma  accademico  di  II  livello  e  nel
successivo  anno  di  tirocinio  formativo  attivo   secondo   quanto
prescritto dal presente decreto. 
  4. Costituiscono parte integrante dei percorsi  formativi  ai  fini
del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2: 
    a) l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese
di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento  per
le lingue" adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa. La valutazione o
la  certificazione  di   dette   competenze   costituisce   requisito
essenziale per conseguire l'abilitazione; 
    b)  l'acquisizione  delle  competenze  digitali  previste   dalla
raccomandazione del Parlamento europeo e del  Consiglio  18  dicembre
2006. In particolare dette competenze  attengono  alla  capacita'  di
utilizzo dei linguaggi multimediali  per  la  rappresentazione  e  la
comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali
e, piu' in generale, degli ambienti di simulazione e  dei  laboratori
virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni
con bisogni educativi speciali i  contenuti  digitali  devono  essere
definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilita'; 
    c) l'acquisizione delle competenze  didattiche  atte  a  favorire
l'integrazione scolastica degli alunni con disabilita' secondo quanto
disposto  dalla  legge  5  febbraio  1992,  n.   104   e   successive
modificazioni e integrazioni. 
  5. I percorsi di cui ai commi 2, lettera b) e 3 prevedono nel corso
della laurea magistrale e nel corso  accademico  di  secondo  livello
periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche facenti parte  del
sistema  nazionale  di  istruzione,  ricomprese  nell'elenco  di  cui
all'articolo 12. 
  6.  La  frequenza  dei  corsi  previsti  dal  presente  decreto  e'
incompatibile, ai sensi dell'articolo 142 del Regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, con l'iscrizione a: 
    a) corsi di dottorato di ricerca; 
    b) qualsiasi altro corso  che  da'  diritto  all'acquisizione  di
crediti formativi universitari o accademici, in Italia e  all'estero,
da qualsiasi ente organizzati. 
  7. I percorsi formativi previsti dal presente decreto sono  oggetto
di costante monitoraggio e  valutazione.  A  tal  fine,  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  puo'  avvalersi
anche  dell'assistenza  tecnica   dell'Agenzia   Nazionale   per   la
Valutazione  del  Sistema  Universitario  e  della  Ricerca  (ANVUR),
dell'Agenzia nazionale  per  lo  sviluppo  dell'autonomia  scolastica
(ANSAS)  e  dell'Istituto  nazionale  di  valutazione   del   sistema
educativo di istruzione e formazione (INVALSI). 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8,  comma  2,  del
          decreto del  Ministro  del'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante Modifiche  al
          regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
          degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre  1999,  n.  509
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica: 
                «2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma
          3, la durata normale dei corsi di laurea e' di tre anni; la
          durata  normale  dei  corsi  di  laurea  magistrale  e'  di
          ulteriori due anni dopo la laurea.» 
              - Per i riferimenti della legge 21  dicembre  1999,  n.
          508  recante  "Riforma  delle  Accademie  di  belle   arti,
          dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
          di  arte  drammatica,  degli  Istituti  superiori  per   le
          industrie artistiche, dei Conservatori di  musica  e  degli
          Istituti musicali  pareggiati",  si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Il testo della Raccomandazione del Parlamento Europeo
          e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a  competenze
          chiave  per  l'apprendimento  permanente  (2006/962/CE)  e'
          stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
          Europea del 30 dicembre 2006. 
              - Per i riferimenti della legge 5 febbraio 1992, n. 104
          recante:  "Legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione
          sociale e i diritti delle persone handicappate" , si vedano
          le note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  142,  del  Regio
          decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante  Approvazione  del
          testo unico delle leggi sull'istruzione superiore: 
                «Art.  142.   Nelle   Universita'   e   negl'Istituti
          superiori si puo' ottenere l'iscrizione solo in qualita' di
          studenti. 
                Salvo  il  disposto  dell'art.  39,  lettera  c),  e'
          vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Universita'  e
          a diversi  Istituti  di  istruzione  superiore,  a  diverse
          Facolta' o Scuole della stessa Universita' o  dello  stesso
          Istituto e a diversi corsi di laurea  o  di  diploma  della
          stessa Facolta' o Scuola.»