Art. 4 
 
 
                     Corsi di laurea magistrale 
 
  1. Le universita' istituiscono i corsi di laurea magistrale di  cui
al  presente   decreto,   ai   sensi   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270, anche in deroga al numero minimo di crediti di cui  all'articolo
10, commi 2 e 4 dello stesso decreto, in ragione del  loro  carattere
professionalizzante. 
  2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui  al  comma  1  e'
subordinata al possesso di specifici requisiti necessari definiti con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del  Decreto  ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270. 
  3. I corsi di laurea magistrale possono  essere  istituiti  con  il
concorso di una o piu' facolta' dello  stesso  ateneo  ovvero,  sulla
base di specifica convenzione, con il concorso delle facolta' di piu'
atenei o in convenzione  tra  facolta'  universitarie  e  istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. 
  4. La convenzione,  sottoscritta  dal  rettore  di  ciascuna  delle
universita' e dal direttore di ciascuna  delle  istituzioni  di  alta
formazione  artistica,   musicale   e   coreutica   che   partecipano
all'istituzione del corso, indica la facolta' o l'istituzioni di alta
formazione artistica,  musicale  e  coreutica  di  riferimento,  sede
amministrativa dello  stesso,  e  definisce  l'apporto  di  personale
docente, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori  e  di
risorse  finanziarie  messi  a  disposizione  da  ciascun  ateneo   o
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per il
funzionamento dei corsi. 
  5.  Allo  scopo  di   ottimizzare   l'utilizzo   delle   competenze
psico-pedagogiche e didattico-disciplinari messe a disposizione dalle
universita'  e  dalle  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica, nonche' le risorse economiche e  organizzative,
le stesse universita' e istituzioni  possono  istituire  ed  attivare
strutture di servizi comuni o Centri interateneo o interistituzionali
di interesse  regionale  o  interregionale  che  assicurino  supporto
tecnico,  metodologico   e   organizzativo,   nonche'   coordinamento
didattico  ai  corsi  di  laurea  magistrale,  ai  corsi  di  diploma
accademico e alle  attivita'  formative  previste  per  il  tirocinio
formativo attivo. 
  6. E' vietata la creazione di  organi  di  gestione  dei  corsi  di
laurea  magistrale  e  di  diploma  accademico  di  secondo   livello
indipendenti dalle facolta' di riferimento, dalle universita' e dalle
istituzioni dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
interessate. 
  7. Dall'attuazione dei commi 5 e 6  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  9,  comma  2,  e
          dell'articolo 10, commi 2 e  4  del  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   22
          ottobre 2004,  n.  270  recante  Modifiche  al  regolamento
          recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli
          atenei, approvato con D.M. 3  novembre  1999,  n.  509  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica: 
                «2.  Con  apposite   deliberazioni   le   universita'
          attivano i corsi  di  studio  nel  rispetto  dei  requisiti
          strutturali, organizzativi e di qualificazione dei  docenti
          dei   corsi   determinati   con   decreto   del    Ministro
          nell'osservanza  degli  obiettivi  e  dei   criteri   della
          programmazione del sistema universitario, previa  relazione
          favorevole del Nucleo di valutazione dell'universita'.  Nel
          caso di disattivazioni, le universita' assicurano  comunque
          la  possibilita'  per  gli  studenti   gia'   iscritti   di
          concludere gli  studi  conseguendo  il  relativo  titolo  e
          disciplinano la facolta' per gli  studenti  di  optare  per
          l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.» 
                «2. I decreti ministeriali determinano altresi',  per
          ciascuna classe di corsi di laurea,  il  numero  minimo  di
          crediti che gli ordinamenti  didattici  riservano  ad  ogni
          attivita' formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al
          comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei
          crediti necessari per conseguire il titolo di  studio,  non
          superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i
          corsi preordinati all'accesso alle attivita' professionali,
          tenuto  conto  degli  obiettivi  formativi  generali  delle
          classi. 
                3. (omissis). 
                4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente
          per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi
          formativi   qualificanti   e   le    attivita'    formative
          caratterizzanti indispensabili per  conseguirli  in  misura
          non superiore al 40  per  cento  dei  crediti  complessivi,
          fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle  attivita'
          professionali.»