Art. 6 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo  unico  per  l'insegnamento  nella
  scuola dell'infanzia e nella scuola primaria 
 
  1. Il corso di laurea magistrale per  l'insegnamento  nella  scuola
dell'infanzia e nella scuola primaria di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera a) e' a numero programmato con prova di accesso. Il corso  e'
attivato presso le facolta' di  scienze  della  formazione  e  presso
altre   facolta'   autorizzate   dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  2. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale e' richiesto,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2,  del  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, il possesso di un diploma di istruzione  secondaria  di
secondo grado o di altro titolo di  studio  conseguito  all'estero  e
riconosciuto idoneo. 
  3. Il corso di laurea magistrale e' strutturato secondo la  tabella
1 allegata al presente decreto. 
  4. Le attivita' di tirocinio indirette e dirette,  per  complessive
600 ore pari a 24 crediti formativi universitari,  hanno  inizio  nel
secondo anno di  corso  e  si  svolgono  secondo  modalita'  tali  da
assicurare un aumento progressivo del  numero  dei  relativi  crediti
formativi universitari fino all'ultimo anno. 
  5. Il corso di laurea si conclude con la discussione della  tesi  e
della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente,
esame avente anche valore abilitante  all'insegnamento  nella  scuola
dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo  la  commissione,
nominata dalla competente autorita' accademica, e' integrata  da  due
docenti tutor di cui all'articolo 11 e da un rappresentante designato
dall'Ufficio scolastico regionale. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante Modifiche  al
          regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
          degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre  1999,  n.  509
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica: 
                «2.  Per  essere  ammessi  ad  un  corso  di   laurea
          magistrale occorre essere in possesso della  laurea  o  del
          diploma universitario di durata triennale, ovvero di  altro
          titolo  di  studio  conseguito   all'estero,   riconosciuto
          idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i  quali
          non sia previsto  il  numero  programmato  dalla  normativa
          vigente  in  materia  di  accessi  ai  corsi  universitari,
          l'universita'  stabilisce  per   ogni   corso   di   laurea
          magistrale, specifici criteri  di  accesso  che  prevedono,
          comunque,  il   possesso   di   requisiti   curriculari   e
          l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli
          atenei, con modalita' definite nei  regolamenti  didattici.
          L'iscrizione ai corsi  di  laurea  magistrale  puo'  essere
          consentita  dall'universita'  anche  ad   anno   accademico
          iniziato, purche' in tempo utile per la  partecipazione  ai
          corsi nel rispetto delle norme  stabilite  nei  regolamenti
          stessi.»