Art. 9 
 
Formazione  degli  insegnanti  di  materie  artistiche,  musicali   e
  coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado 
 
  1. I percorsi formativi per l'insegnamento di  materie  artistiche,
musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e  di  secondo
grado comprendono: 
    a) il conseguimento del  diploma  accademico  di  II  livello  ad
indirizzo didattico a numero programmato e con prova  di  accesso  al
relativo corso; 
    b) lo svolgimento  del  tirocinio  formativo  attivo  comprensivo
dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10. 
  2. Le tabelle 8, 9 e 10 allegate al  presente  decreto  individuano
per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 26 marzo 2009, n. 37: 
    a) i requisiti per l'accesso  alla  prova  di  cui  al  comma  1,
lettera a); 
    b)  i  corsi  accademici  biennali  necessari  per  accedere   al
tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b). 
  3.   Con   successivo   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  in  relazione  alle  modifiche  di
ordinamento conseguenti all'attuazione dell'articolo 64, comma 4, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, e successive modificazioni, sono  adottate  le  tabelle
che individuano, per le classi di abilitazione all'insegnamento nella
scuola secondaria di secondo grado, i corsi accademici di II  livello
necessari per accedere al  tirocinio  annuale  di  cui  al  comma  1,
lettera b. 
  4.  Per  l'utilizzazione  dei  docenti  tutor   si   applicano   le
disposizioni dell'articolo 11, con  gli  adattamenti  resi  necessari
dalle specificita' ordinamentali, organizzative  e  gestionali  delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.  Le
funzioni  demandate  ai  consigli  di  facolta'  sono  attribuite  ai
consigli accademici. Per le attivita' del tirocinio formativo  attivo
e la suddivisione in crediti si applica la  tabella  11  allegata  al
presente decreto. 
 
          Note all'art. 9: 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  26  marzo  2009,  n.37,
          ridefinisce le  classi  di  abilitazione  all'insegnamento,
          compresi i relativi titoli di accesso, in  coerenza  con  i
          nuovi piani di studio  della  scuola  secondaria  di  primo
          grado. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  64,  comma   4,   del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.112,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si vedano
          le note alle premesse. 
              - Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
          n. 226, si vedano le note alle premesse.