Art. 10 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli  4  e  5,
commi 1 e 2, e' punita con la sanzione amministrativa da  50  euro  a
150 euro  in  relazione  a  ciascun  lavoratore  e  ad  ogni  singola
violazione. 
  2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo  6,  commi
l, 2, 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa da 103  euro  a
300 euro  in  relazione  a  ciascun  lavoratore  e  ad  ogni  singola
violazione. 
  3. L'inosservanza delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  e'
punita con la sanzione amministrativa da 130  euro  a  780  euro,  in
relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione. 
  4. L'inosservanza delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  8  e'
punita con la sanzione amministrativa da 38 euro a 152 euro. In  caso
di superamento del 10 per cento della durata  massima  del  tempo  di
guida si applica la sanzione amministrativa da 300 euro a 1.200 euro.
In caso di superamento del 20 per  cento  della  durata  massima  del
tempo di guida si applica la sanzione amministrativa da  400  euro  a
1.600 euro. Le sanzioni di cui al  presente  comma  si  applicano  in
relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione. 
  5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1
e 3, e' punita con la sanzione amministrativa da  euro  250  ad  euro
1.500. 
  6. In relazione alle violazioni di cui  al  presente  articolo  non
trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  del   decreto
          legislativo 23 aprile 2004, n. 124 «Razionalizzazione delle
          funzioni ispettive in materia di previdenza  sociale  e  di
          lavoro, a norma dell'art. 8 della L. 14 febbraio  2003,  n.
          30», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n.
          110: 
              «Art.  13  (Accesso  ispettivo,  potere  di  diffida  e
          verbalizzazione unica). - 1. Il personale ispettivo  accede
          presso i luoghi di lavoro nei modi e nei  tempi  consentiti
          dalla legge. Alla conclusione delle attivita'  di  verifica
          compiute nel  corso  del  primo  accesso  ispettivo,  viene
          rilasciato al datore di  lavoro  o  alla  persona  presente
          all'ispezione, con l'obbligo alla  tempestiva  consegna  al
          datore di lavoro, il verbale  di  primo  accesso  ispettivo
          contenente: 
                a) l'identificazione dei lavoratori  trovati  intenti
          al  lavoro  e  la  descrizione  delle  modalita'  del  loro
          impiego; 
                b) la specificazione  delle  attivita'  compiute  dal
          personale ispettivo; 
                c) le eventuali  dichiarazioni  rese  dal  datore  di
          lavoro o da  chi  lo  assiste,  o  dalla  persona  presente
          all'ispezione; 
                d)  ogni  richiesta,  anche  documentale,  utile   al
          proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
          degli illeciti, fermo restando quanto previsto  dall'  art.
          4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628. 
              2. In caso di constatata inosservanza  delle  norme  di
          legge o del contratto collettivo in  materia  di  lavoro  e
          legislazione  sociale  e  qualora  il  personale  ispettivo
          rilevi   inadempimenti   dai   quali   derivino    sanzioni
          amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
          e l'eventuale obbligato in solido,  ai  sensi  dell'art.  6
          della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione
          delle inosservanze comunque materialmente  sanabili,  entro
          il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del
          verbale di cui al comma 4. 
              3.  In  caso   di   ottemperanza   alla   diffida,   il
          trasgressore o l'eventuale obbligato in solido  e'  ammesso
          al pagamento di una somma pari all'importo  della  sanzione
          nella misura del minimo previsto dalla legge  ovvero  nella
          misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
          fissa, entro il termine di quindici giorni  dalla  scadenza
          del termine di cui al comma 2.  Il  pagamento  dell'importo
          della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
          limitatamente alle inosservanze  oggetto  di  diffida  e  a
          condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. 
              4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
          cui ai commi  2  e  3,  nonche'  alla  contestazione  delle
          violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge 24
          novembre 1981, n. 689, si provvede da parte  del  personale
          ispettivo  esclusivamente  con  la  notifica  di  un  unico
          verbale di  accertamento  e  notificazione,  notificato  al
          trasgressore  e  all'eventuale  obbligato  in  solido.   Il
          verbale di accertamento e notificazione deve contenere: 
                a)  gli  esiti  dettagliati  dell'accertamento,   con
          indicazione puntuale delle fonti di  prova  degli  illeciti
          rilevati; 
                b)  la  diffida  a  regolarizzare  gli  inadempimenti
          sanabili ai sensi del comma 2; 
                c)  la  possibilita'  di  estinguere   gli   illeciti
          ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento  della
          somma di cui al comma 3 ovvero pagando  la  medesima  somma
          nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione; 
                d) la possibilita' di  estinguere  gli  illeciti  non
          diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei  casi  di
          cui al comma 5, attraverso il pagamento della  sanzione  in
          misura  ridotta  ai  sensi  dell'art.  16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689; 
                e) l'indicazione degli strumenti di  difesa  e  degli
          organi ai quali proporre ricorso,  con  specificazione  dei
          termini di impugnazione. 
              5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
          all' art. 14 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e  del
          ricorso di cui all'art. 17 del presente decreto, fino  alla
          scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai
          commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato
          in  solido  non  sia  stata  fornita  prova  al   personale
          ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione  e  del  pagamento
          delle somme previste, il verbale unico di cui  al  comma  4
          produce gli effetti  della  contestazione  e  notificazione
          degli addebiti accertati nei confronti del  trasgressore  e
          della persona  obbligata  in  solido  ai  quali  sia  stato
          notificato. 
              6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma  2,
          con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
          esteso anche agli ispettori e ai funzionari  amministrativi
          degli  enti  e  degli   istituti   previdenziali   per   le
          inadempienze da essi rilevate.  Gli  enti  e  gli  istituti
          previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse  umane
          e finanziarie esistenti a legislazione vigente. 
              7. Il potere di diffida di cui al  comma  2  e'  esteso
          agli  ufficiali  e  agenti  di  polizia   giudiziaria   che
          accertano, ai sensi dell'art. 13 della  legge  24  novembre
          1981,  n.  689,  violazioni  in   materia   di   lavoro   e
          legislazione sociale. Qualora  rilevino  inadempimenti  dai
          quali derivino sanzioni amministrative, essi  provvedono  a
          diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido
          alla   regolarizzazione   delle    inosservanze    comunque
          materialmente sanabili, con gli effetti e le  procedure  di
          cui ai commi 3, 4 e 5».