Art. 10 Sanzioni 1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e' punita con la sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione. 2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi l, 2, 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 300 euro in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione. 3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 7 e' punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione. 4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 e' punita con la sanzione amministrativa da 38 euro a 152 euro. In caso di superamento del 10 per cento della durata massima del tempo di guida si applica la sanzione amministrativa da 300 euro a 1.200 euro. In caso di superamento del 20 per cento della durata massima del tempo di guida si applica la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.600 euro. Le sanzioni di cui al presente comma si applicano in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione. 5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 1.500. 6. In relazione alle violazioni di cui al presente articolo non trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110: «Art. 13 (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica). - 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attivita' di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente: a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalita' del loro impiego; b) la specificazione delle attivita' compiute dal personale ispettivo; c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione; d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall' art. 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628. 2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4. 3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido e' ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. 4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonche' alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere: a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati; b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2; c) la possibilita' di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione; d) la possibilita' di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione. 5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all' art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all'art. 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato. 6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e' esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente. 7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5».