Art. 2 Campo d'applicazione 1. Il presente decreto si applica ai lavoratori mobili delle ferrovie addetti a servizi di interoperabilita' transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie. 2. II presente decreto non trova applicazione: a) per il traffico di passeggeri transfrontaliero locale e regionale e per il traffico merci transfrontaliero che non superi i 15 chilometri al di la' della frontiera; b) per il traffico tra stazioni di frontiera ufficiali la cui lista figura in allegato all'accordo annesso alla direttiva 2005/47/CE; c) per i treni sugli assi transfrontalieri che iniziano e finiscono sull'infrastruttura dello stesso Stato membro e utilizzano l'infrastruttura di un altro Stato membro senza effettuare fermate, operazioni che possono pertanto essere considerate come operazioni di trasporto nazionale.
Note agli articoli 1 e 2: - Per i riferimenti alla direttiva 2005/47/CE si veda nelle note alle premesse.