Art. 2 
 
 
                        Campo d'applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  si  applica  ai  lavoratori  mobili  delle
ferrovie addetti  a  servizi  di  interoperabilita'  transfrontaliera
effettuati da imprese ferroviarie. 
  2. II presente decreto non trova applicazione: 
    a) per  il  traffico  di  passeggeri  transfrontaliero  locale  e
regionale e per il traffico merci transfrontaliero che non  superi  i
15 chilometri al di la' della frontiera; 
    b) per il traffico tra stazioni di  frontiera  ufficiali  la  cui
lista  figura  in  allegato  all'accordo   annesso   alla   direttiva
2005/47/CE; 
    c) per  i  treni  sugli  assi  transfrontalieri  che  iniziano  e
finiscono sull'infrastruttura dello stesso Stato membro e  utilizzano
l'infrastruttura di un altro Stato membro senza  effettuare  fermate,
operazioni che possono pertanto essere considerate come operazioni di
trasporto nazionale. 
 
          Note agli articoli 1 e 2: 
              - Per i riferimenti alla direttiva 2005/47/CE  si  veda
          nelle note alle premesse.