Art. 3 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi delle  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  si
intende per: 
    a)  servizi  di  interoperabilita'  transfrontaliera:  i  servizi
transfrontalieri effettuati oltre  15  chilometri  al  di  la'  della
frontiera e per i quali le imprese ferroviarie necessitano di  almeno
due certificati di sicurezza; 
    b) lavoratore mobile che effettua  servizi  di  interoperabilita'
transfrontaliera: ogni lavoratore membro dell'equipaggio di un treno,
addetto a  servizi  ferroviari  e  complementari  a  bordo  treno  di
interoperabilita' transfrontaliera per piu' di un'ora sulla  base  di
una prestazione giornaliera; 
    c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il  lavoratore  sia
al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della
sua attivita' o delle sue funzioni; 
    d)  periodo  di  riposo:  qualsiasi  periodo  che   non   rientra
nell'orario di lavoro; 
    e) periodo notturno: qualsiasi periodo  di  almeno  7  ore,  come
definito dalla legislazione nazionale, e che comprenda in  ogni  caso
l'intervallo fra le ore 24 e le ore 5; 
    f) prestazione notturna: qualsiasi prestazione di almeno 3 ore di
lavoro durante il periodo notturno; 
    g) riposo fuori residenza: riposo giornaliero che non puo' essere
effettuato nella normale sede di residenza del personale mobile; 
    h) macchinista: il lavoratore incaricato di guidare una  macchina
di trazione; 
    i) tempo di guida: la  durata  di  un'attivita'  programmata  nel
corso della quale il macchinista e' responsabile della guida  di  una
macchina di trazione, escluso il  tempo  previsto  per  la  messa  in
servizio e per la messa fuori servizio della  macchina,  comprese  le
interruzioni programmate nel corso delle quali il  macchinista  resta
responsabile della guida della macchina in trazione; 
    l) alloggio confortevole: qualsiasi soluzione  logistica  atta  a
consentire l'effettivo recupero da parte del lavoratore.