Art. 4 
 
 
                   Riposo giornaliero in residenza 
 
  1. Ferma restando la durata  normale  dell'orario  settimanale,  il
lavoratore ha diritto a un minimo di dodici ore di riposo  nel  corso
di un periodo di ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve  essere
fruito in modo consecutivo. 
  2. Il riposo giornaliero in residenza  puo'  essere  ridotto  a  un
minimo di nove ore consecutive una volta nell'arco temporale di sette
giorni. In tal caso, le ore corrispondenti  alla  differenza  tra  il
riposo ridotto e le dodici ore saranno aggiunte al successivo  riposo
giornaliero in residenza. 
  3. Un riposo giornaliero  ridotto  a  dieci  ore  non  deve  essere
fissato tra due riposi giornalieri fuori residenza.