Art. 8 
 
 
                           Tempo di guida 
 
  1. Il tempo di  guida  non  deve  superare  le  nove  ore  per  una
prestazione diurna e otto ore per una prestazione  notturna  tra  due
riposi giornalieri. 
  2. La durata massima del tempo di  guida  per  ogni  periodo  di  2
settimane e' limitata a 80 ore.