Art. 2 1. L'allegato II, sezione 6 - «Acciai inossidabili» - del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e' sostituito dall'allegato I al presente regolamento. 2. L'allegato IV, sezione 2 - «Determinazione della migrazione specifica» - del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e' modificato come segue: a) dopo il punto 9 - «Determinazione della migrazione di stagno» - e' inserito il seguente punto 10: «10. (Manganese). - La determinazione del manganese viene effettuata sul liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico, adottando le modalita' operative (concentrazione o diluizione) alla particolare sensibilita' dello strumento disponibile.».
Note all'art. 2: L'allegato IV, sezione 2, del decreto ministeriale n. 21 marzo 1973 (Elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in contatto con gli alimenti) riporta i metodi analitici per la «Determinazione della migrazione specifica».