Art. 2 
 
  1. L'allegato II, sezione 6 - «Acciai inossidabili» -  del  decreto
ministeriale 21 marzo 1973 e' sostituito dall'allegato I al  presente
regolamento. 
  2. L'allegato IV, sezione  2  -  «Determinazione  della  migrazione
specifica» - del decreto ministeriale 21  marzo  1973  e'  modificato
come segue: 
    a) dopo il punto 9 - «Determinazione della migrazione di  stagno»
- e' inserito il seguente punto 10: 
  «10.  (Manganese).  -  La  determinazione   del   manganese   viene
effettuata sul liquido di  cessione,  mediante  spettrofotometria  di
assorbimento    atomico,    adottando    le    modalita'    operative
(concentrazione o diluizione)  alla  particolare  sensibilita'  dello
strumento disponibile.». 
 
          Note all'art. 2: 
              L'allegato IV, sezione 2, del decreto  ministeriale  n.
          21 marzo 1973 (Elenco degli acciai inossidabili che possono
          essere impiegati in contatto con gli  alimenti)  riporta  i
          metodi analitici per la  «Determinazione  della  migrazione
          specifica».