Art. 5 
 
  1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 2 giugno 1982 le parole:
"«Sezione 6 - ACCIAI INOSSIDABILI» E' incluso  il  seguente  tipo  di
acciaio: «X6 Cr Ni Mo Ti 1712» corrispondente alla  sigla  «AISI  316
Ti»" sono soppresse. 
  2. All'articolo 2 del decreto ministeriale 4 aprile 1985 le parole:
"«Sezione 6 - ACCIAI INOSSIDABILI» Sono inclusi  i  tipi  di  acciaio
inox corrispondenti alle  sigle  «AISI  329»  ed  «AISI  329N»"  sono
soppresse. 
  3. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa: 
    a) articolo 4 del decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395; 
    b) decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408; 
    c) articolo 1, comma 1, lettera E)  del  decreto  ministeriale  6
febbraio 1997, n. 91; 
    d) articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 4  agosto  1999,
n. 322; 
    e) decreto ministeriale 12 dicembre 2007, n. 269; 
    f) decreto ministeriale 10 dicembre 2008, n. 215; 
    g) decreto ministeriale 27 ottobre 2009, n. 176; 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,  e'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 21 dicembre 2010 
 
                                                   Il Ministro: Fazio 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
  Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2011 
  Ufficio di controllo preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 219 
 
          Note all'art. 5: 
              I riferimenti relativi ai  provvedimenti  abrogati  dal
          decreto qui pubblicato sono  citati  nelle  premesse  dello
          stesso decreto.