Art. 5 1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 2 giugno 1982 le parole: "«Sezione 6 - ACCIAI INOSSIDABILI» E' incluso il seguente tipo di acciaio: «X6 Cr Ni Mo Ti 1712» corrispondente alla sigla «AISI 316 Ti»" sono soppresse. 2. All'articolo 2 del decreto ministeriale 4 aprile 1985 le parole: "«Sezione 6 - ACCIAI INOSSIDABILI» Sono inclusi i tipi di acciaio inox corrispondenti alle sigle «AISI 329» ed «AISI 329N»" sono soppresse. 3. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa: a) articolo 4 del decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395; b) decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408; c) articolo 1, comma 1, lettera E) del decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91; d) articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 322; e) decreto ministeriale 12 dicembre 2007, n. 269; f) decreto ministeriale 10 dicembre 2008, n. 215; g) decreto ministeriale 27 ottobre 2009, n. 176; Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 dicembre 2010 Il Ministro: Fazio Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 219
Note all'art. 5: I riferimenti relativi ai provvedimenti abrogati dal decreto qui pubblicato sono citati nelle premesse dello stesso decreto.