Art. 2 
 
 
                          Consegna dei beni 
 
  1. I competenti uffici dell'Agenzia  del  demanio  provvedono  alla
consegna alla Regione del bene di cui all'articolo 1. 
  2. Il verbale di consegna costituisce titolo per la trascrizione  e
la voltura  catastale  a  favore  della  Regione  del  bene  immobile
trasferito ai sensi dell'articolo 1.