Art. 3 
 
 
                      Effetti del trasferimento 
 
  1.  Il  trasferimento  del  bene  con  tutte  le  pertinenze,   gli
accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di  fatto
e di diritto in cui esso si trova, con contestuale  immissione  della
Regione siciliana nel  possesso  giuridico  e  subentro  in  tutti  i
rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito, fermi restando
i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.