Art. 3 Effetti del trasferimento 1. Il trasferimento del bene con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, con contestuale immissione della Regione siciliana nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.