Art. 2 Consegna dei beni 1. Gli uffici dell'Agenzia del demanio, ciascuno per il territorio di sua competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono alla consegna alla Regione dei beni di cui all'articolo 1. 2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni immobili trasferiti ai sensi dell'articolo 1.