Art. 2 
 
 
                          Consegna dei beni 
 
  1. Gli uffici dell'Agenzia del demanio, ciascuno per il  territorio
di sua competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto provvedono alla consegna alla Regione  dei  beni  di
cui all'articolo 1. 
  2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione e
la voltura  catastale  a  favore  della  Regione  dei  beni  immobili
trasferiti ai sensi dell'articolo 1.