Art. 3 
 
 
                      Effetti del trasferimento 
 
  1.  Il  trasferimento  dei  beni  con  tutte  le  pertinenze,   gli
accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di  fatto
e di diritto in cui essi si trovano, con contestuale immissione della
Regione siciliana nel  possesso  giuridico  e  subentro  in  tutti  i
rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando
i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali. 
  2. I beni e il tesoro della Cappella Palatina restano di proprieta'
del Fondo edifici di culto, istituito con legge 20  maggio  1985,  n.
222, e amministrato dal Ministero dell'interno. Il Fondo mantiene  il
diritto di uso governativo della Cappella medesima. 
 
          Note all'art. 3: 
              - La legge 20 maggio 1985, n. 222 e' citata nelle  note
          alle premesse.