(Convenzione-art. 12)
                             Articolo 12 
 
                               CANONI 
 
1. I canoni provenienti da  uno  Stato  contraente  e  pagati  ad  un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto  altro
Stato se tale residente e' il beneficiario effettivo dei canoni 
stessi. 
 
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente
dal quale essi provengono ed  in  conformita'  alla  legislazione  di
detto Stato,  ma,  se  l'effettivo  beneficiario  dei  canoni  e'  un
residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi' applicata non 
puo' eccedere: 
 
  a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni  in  relazione  a
pagamenti per l'uso,  o  la  concessione  in  uso,  di  software  per
computer o brevetti, marchi di fabbrica o  di  commercio,  disegni  o
modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per  l'uso,  o
la concessione in uso, di  attrezzature  industriali,  commerciali  o
scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere 
industriale, commerciale o scientifico, 
 
  b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni negli altri 
casi. 
 
Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune 
accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
 
3. Ai fini del  presente  Articolo  il  termine  "canoni"  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la  concessione
in uso, di un diritto d'autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche, ivi compresi pellicole cinematografiche o registrazioni
per trasmissioni radiofoniche o televisive,  software  per  computer,
brevetti, marchi di fabbrica  o  di  commercio,  disegni  o  modelli,
progetti, formule  o  processi  segreti,  nonche'  per  l'uso,  o  la
concessione  in  uso,  di  attrezzature  industriali,  commerciali  o
scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere 
industriale, commerciale o scientifico. 
 
4. Le disposizioni dei paragrafi l e 2 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo dei  canoni,  residente  di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
i canoni, un'attivita' commerciale o industriale  per  mezzo  di  una
stabile  organizzazione   ivi   situata,   ovvero   una   professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o  il
bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In
tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente 
secondo la propria legislazione. 
 
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando
il debitore e' un residente  di  detto  Stato.  Tuttavia,  quando  il
debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, 
ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base 
 
(segue art. 12) 
 
fissa, per la quale sono pagati i canoni e tali canoni sono a  carico
della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni  stessi  si
considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile 
organizzazione o la base fissa. 
 
6. Se, in conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare dei canoni, tenuto  conto  dell'uso,  diritto  o
informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di  simili
relazioni,  le  disposizioni  del  presente  Articolo  si   applicano
soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso,  la  parte  eccedente
dei pagamenti e' imponibile  in  conformita'  della  legislazione  di
ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni 
della presente Convenzione.