(Convenzione-art. 14)
                             Articolo 14 
 
                      PROFESSIONI INDIPENDENTI 
 
1.  I  redditi  che  una  persona  fisica,  residente  di  uno  Stato
contraente, ritrae dall'esercizio di  una  libera  professione  o  da
altre attivita' analoghe di carattere  indipendente  sono  imponibili
soltanto in detto Stato, tranne che nelle seguenti  circostanze,  per
le quali tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato 
contraente: 
 
  a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di  una
base fissa per l'esercizio delle  sue  attivita';  in  tal  caso,  e'
imponibile nell'altro Stato soltanto quella parte dei redditi che sia 
imputabile a detta base fissa; o 
  b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un  periodo  o
periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in  un  periodo  di
dodici mesi che inizi o termini nell'anno fiscale considerato; in tal
caso e' imponibile in detto altro Stato  soltanto  quella  parte  dei
redditi derivante dall'esercizio delle attivita' in detto altro 
Stato. 
 
2. L'espressione "libera professione"  comprende  in  particolare  le
attivita'  indipendenti   di   carattere   scientifico,   letterario,
artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti 
dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.