(Convenzione-art. 19)
                             Articolo 19 
 
                         FUNZIONI PUBBLICHE 
 
1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno  Stato
contraente  o  da  una  sua  suddivisione  politica,  amministrativa,
amministrativa-territoriale o da un suo ente  locale  a  una  persona
fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta 
suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. 
 
(b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto  nell'altro
Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la 
persona fisica sia un residente di detto Stato il quale: 
 
(i) abbia la nazionalita' di detto Stato; o 
 
(ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di 
rendervi i servizi. 
 
2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da  una  sua
suddivisione politica, amministrativa, amministrativa-territoriale  o
da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento  da
fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in  corrispettivo  di
servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono 
imponibili soltanto in detto Stato. 
 
(b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato
contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato 
e ne abbia la nazionalita'. 
 
3. Le disposizioni degli Articoli 15,  16  e  18  si  applicano  alle
remunerazioni o pensioni pagate  in  corrispettivo  di  servizi  resi
nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata  da
uno degli Stati  contraenti  o  da  una  sua  suddivisione  politica,
amministrativa, amministrativa-territoriale o da un suo ente locale.