(Convenzione-art. 20)
                             Articolo 20 
 
                       PROFESSORI E INSEGNANTI 
 
Un professore od un insegnante il  quale  soggiorni  temporaneamente,
per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo
scopo di insegnare o di effettuare  ricerche  presso  un'universita',
collegio, scuola od altro istituto d'istruzione,  e  che  e',  o  era
immediatamente prima di tale soggiorno,  residente  dell'altro  Stato
contraente e' esente da imposta  nel  detto  primo  Stato  contraente
limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di 
insegnamento o di ricerca.