(Convenzione-art. 21)
                             Articolo 21 
 
                              STUDENTI 
 
Le somme che uno studente  o  un  apprendista  il  quale  e',  o  era
immediatamente prima di recarsi in uno  Stato  contraente,  residente
dell'altro  Stato  contraente  e  che  soggiorna  nel   primo   Stato
contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere  la
propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese  di
mantenimento, d'istruzione o di formazione  professionale,  non  sono
imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da 
fonti situate fuori di detto Stato.