(Convenzione-art. 24)
                             Articolo 24 
 
                ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 
 
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in 
conformita' ai seguenti paragrafi del presente Articolo. 
 
2. Per quanto concerne l'Italia: 
 
Se un residente dell'Italia possiede elementi  di  reddito  che  sono
imponibili in Azerbaijan, l'Italia nel calcolare le  proprie  imposte
sul reddito specificate nell'Articolo 2  della  presente  Convenzione
puo' includere nella base imponibile di tali imposte  detti  elementi
di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente 
Convenzione non stabiliscano diversamente. 
 
In tal caso, l'Italia deve detrarre  dalle  imposte  cosi'  calcolate
l'imposta sui redditi pagata  in  Azerbaijan,  ma  l'ammontare  della
detrazione  non  puo'  eccedere  la   quota   di   imposta   italiana
attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui 
gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. 
 
Tuttavia,  nessuna  detrazione  sara'  accordata  ove  l'elemento  di
reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta
a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base 
alla legislazione italiana. 
 
3. Per quanto concerne l'Azerbaijan: 
 
Per quanto concerne 1' Azerbaijan, la doppia imposizione sara' 
eliminata nel modo seguente: 
Se  un  residente  dell'Azerbaijan  ritrae  redditi  o  possiede   un
patrimonio che,  in  conformita'  alle  disposizioni  della  presente
Convenzione, sono imponibili in Italia,  l'imposta  su  tali  redditi
pagata in Italia deve essere detratta dall'imposta  pagata  da  detta
persona in Azerbaijan in  relazione  a  tali  redditi  e  patrimonio.
Tuttavia, tale detrazione non potra' eccedere  l'ammontare  d'imposta
calcolata per tale reddito o patrimonio in conformita' alla 
legislazione ed alla normativa fiscale dell'Azerbaijan.