Articolo 24 ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente Articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Azerbaijan, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'Articolo 2 della presente Convenzione puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Azerbaijan, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 3. Per quanto concerne l'Azerbaijan: Per quanto concerne 1' Azerbaijan, la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente: Se un residente dell'Azerbaijan ritrae redditi o possiede un patrimonio che, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'imposta su tali redditi pagata in Italia deve essere detratta dall'imposta pagata da detta persona in Azerbaijan in relazione a tali redditi e patrimonio. Tuttavia, tale detrazione non potra' eccedere l'ammontare d'imposta calcolata per tale reddito o patrimonio in conformita' alla legislazione ed alla normativa fiscale dell'Azerbaijan.