(Convenzione-art. 25)
                             Articolo 25 
 
                         NON DISCRIMINAZIONE 
 
1.  I  nazionali  di  uno  Stato  contraente  non  sono  assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad  essa
relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che  si  trovino  nella
stessa situazione, in particolare in  relazione  alla  residenza.  La
presente disposizione si applica altresi', nonostante le disposizioni
dell'Articolo 1, alle persone che non sono  residenti  di  uno  o  di
entrambi gli Stati contraenti. 
 
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno
Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non  puo'  essere  in
questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione  a  carico  delle
imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima  attivita'.  La
presente disposizione non puo'  essere  interpretata  nel  senso  che
faccia obbligo ad uno Stato  contraente  di  accordare  ai  residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le
riduzioni  di  imposta  che  esso  accorda  ai  propri  residenti  in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 
 
3. Fatta salva l'applicazione  delle  disposizioni  del  paragrafo  1
dell'Articolo 9, del paragrafo 7 dell'Articolo 11 o del  paragrafo  6
dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre  spese  pagati  da
una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro  Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli  utili
imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero
deducibili se fossero pagati ad un residente del  primo  Stato.  Allo
stesso modo, i debiti di  un'impresa  di  uno  Stato  contraente  nei
confronti  di  un  residente   dell'altro   Stato   contraente   sono
deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di
detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se
fossero stati contratti nei  confronti  di  un  residente  del  primo
Stato. 
 
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto  o
in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o  controllato  da
uno  o  piu'  residenti  dell'altro  Stato   contraente,   non   sono
assoggettate nel primo Stato  contraente  ad  alcuna  imposizione  od
obbligo ad essa relativo diversi o piu' onerosi di quelli cui sono  o
potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del
primo Stato. 
 
5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante  le
disposizioni  dell'Articolo  2,  alle  imposte  di  ogni   genere   o
denominazione. 
 
6. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi  precedenti  del  presente
Articolo non limitano l'applicazione delle disposizioni  interne  per
prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. La  presente  disposizione
comprende in ogni caso le limitazioni della deducibilita' di spese ed
altri elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese  di  uno
Stato contraente ed imprese situate nell'altro Stato contraente.