(Convenzione-art. 27)
                             Articolo 27 
 
                       SCAMBIO DI INFORMAZIONI 
 
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno  le
informazioni necessarie per applicare le disposizioni della  presente
Convenzione o quelle  delle  leggi  interne  degli  Stati  contraenti
relative ad imposte di ogni  genere  e  denominazione  prelevate  per
conto degli Stati contraenti o  delle  loro  suddivisioni  politiche,
amministrative, amministrative-territoriali o dei loro  enti  locali,
nella misura in cui la tassazione che tali  leggi  prevedono  non  e'
contraria  alla  Convenzione,  nonche'  per  prevenire  le   evasioni
fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli
1 e 2. Le informazioni  ricevute  da  uno  Stato  contraente  saranno
tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base  alla
legislazione interna di detto Stato  e  saranno  comunicate  soltanto
alle persone od autorita' (ivi compresi  i  tribunali  e  gli  organi
amministrativi)  incaricate  dell'accertamento  o  della  riscossione
delle imposte di cui alla frase precedente,  delle  procedure  o  dei
procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni  di  ricorsi
presentati per tali imposte. Dette persone od autorita' utilizzeranno
tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di
queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei 
giudizi. 
 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso  essere
interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: 
 
(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga  alla  propria
legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle 
dell'altro Stato contraente; 
 
(b) di fornire informazioni che non  potrebbero  essere  ottenute  in
base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale 
prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; 
 
(c) di  fornire  informazioni  che  potrebbero  rivelare  un  segreto
commerciale, industriale, professionale  o  un  processo  commerciale
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine 
pubblico.