(Convenzione-art. 3)
                             Articolo 3 
 
                        DEFINIZIONI GENERALI 
 
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non 
richieda una diversa interpretazione: 
 
(a) il termine "Italia" designa la Repubblica  italiana  e  comprende
qualsiasi zona situata al di  fuori  del  mare  territoriale  che  e'
considerata  come  zona  all'interno   della   quale   l'Italia,   in
conformita' alla propria legislazione ed al  diritto  internazionale,
esercita diritti sovrani per  quanto  concerne  l'esplorazione  e  lo
sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo 
marini, nonche' delle acque sovrastanti; 
 
(b) il termine "Azerbaijan" designa il territorio della Repubblica di
Azerbaijan, compreso le acque interne della Repubblica di Azerbaijan,
la zona  del  Mar  (Lago)  Caspio  appartenente  alla  Repubblica  di
Azerbaijan,  lo  spazio  aereo  sopra  la  Repubblica  di  Azerbaijan
all'interno  dei  quali  sono  esercitati  i  diritti  sovrani  e  la
giurisdizione della Repubblica di Azerbaijan per quanto  concerne  il
fondo e il sottosuolo marini e le loro risorse naturali  e  qualsiasi
altra zona che sia stata o possa in  seguito  essere  determinata  in
conformita' al diritto internazionale ed alla legislazione della 
Repubblica di Azerbaijan; 
 
(c)  le  espressioni  "uno  Stato  contraente"   e   "l'altro   Stato
contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o 
l'Azerbaijan; 
 
(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' 
ed ogni altra associazione di persone; 
 
(e) il termine  "societa'"  designa  qualsiasi  persona  giuridica  o
qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini 
dell'imposizione; 
 
(f) le espressioni "impresa  di  uno  Stato  contraente"  e  "impresa
dell'altro Stato  contraente"  designano  rispettivamente  un'impresa
esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa 
esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 
 
(g)  l'espressione  "traffico   internazionale"   designa   qualsiasi
attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un 
aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, 
 
ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato 
esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; 
 
(h) il termine "nazionale" designa: 
 
  (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato 
contraente; 
 
  (ii)  le  persone  giuridiche,  le  societa'  di   persone   e   le
associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore 
in uno Stato contraente; 
 
(i) l'espressione "autorita' competente" designa: 
 
  (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze; 
 
  (ii) per quanto concerne l'Azerbaijan, il Ministero delle Finanze 
ed il Ministero delle Imposte. 
 
2. Per l'applicazione della presente  Convenzione  da  parte  di  uno
Stato contraente, le espressioni non diversamente definite  hanno  il
significato che ad esse e' attribuito  dalla  legislazione  di  detto
Stato contraente relativa alle  imposte  oggetto  della  Convenzione,
prevalendo  ciascun  significato  conforme  alle   leggi   tributarie
applicabili in detto Stato sul significato attribuito all'espressione
in base ad altre leggi di detto Stato, a meno che il contesto non 
richieda una diversa interpretazione.