(Convenzione-art. 30)
                             Articolo 30 
 
                      LIMITAZIONE DEI BENEFICI 
 
1.  Nonostante  le  disposizioni  della  presente   Convenzione,   un
residente di uno Stato contraente non  potra'  beneficiare  da  parte
dell'altro  Stato  contraente  di  riduzioni  o  esenzioni  d'imposta
previste nella presente Convenzione se  lo  scopo  principale  o  uno
degli scopi principali  della  creazione  o  dell'esistenza  di  tale
residente o di ogni altra persona collegata a tale  residente  e'  di
ottenere i benefici previsti dalla Convenzione, dei quali altrimenti 
non avrebbe goduto. 
 
2.  Le  disposizioni  della  presente  Convenzione  non  pregiudicano
l'applicazione della normativa interna  per  prevenire  l'evasione  e
l'elusione fiscali concernente la limitazione delle  spese  ed  altre
deduzioni  derivanti  da  transazioni  tra  imprese  di   uno   Stato
contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora  lo
scopo principale o uno degli scopi principali della  costituzione  di
tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, e' di ottenere i
benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona 
non avrebbe altrimenti avuto diritto.