Articolo 30 LIMITAZIONE DEI BENEFICI 1. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, un residente di uno Stato contraente non potra' beneficiare da parte dell'altro Stato contraente di riduzioni o esenzioni d'imposta previste nella presente Convenzione se lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente e' di ottenere i benefici previsti dalla Convenzione, dei quali altrimenti non avrebbe goduto. 2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali concernente la limitazione delle spese ed altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, e' di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto.