(Convenzione-art. 32)
                             Articolo 32 
 
                              DENUNCIA 
 
La  presente  Convenzione  rimarra'  in  vigore  indefinitamente,  ma
ciascuno Stato contraente puo'  denunciare  la  Convenzione  per  via
diplomatica, non prima che siano  trascorsi  cinque  anni  dalla  sua
entrata in vigore, notificandone per iscritto  la  cessazione  almeno
sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la 
Convenzione cessera' di avere effetto: 
 
  (a) con riferimento alle imposte prelevate  alla  fonte  -  per  le
somme pagate o accreditate  il,  o  successivamente  al,  1°  gennaio
dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la 
denuncia; 
 
  (b) con riferimento  alle  altre  imposte,  per  l'ammontare  delle
imposte prelevate nel periodo che  inizia  il  1°  gennaio  dell'anno
solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia. 
 
IN FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati 
a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. 
 
FATTA a Baku, il 21 luglio 2004, in duplice esemplare,  nelle  lingue
italiana, azera e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.  In
caso di divergenza di interpretazione o applicazione prevarra' il 
testo inglese. 
 
 
    

      Per il Governo della           Per il Governo della
      Repubblica Italiana            Repubblica di Azerbaijan


    

              Parte di provvedimento in formato grafico