(Convenzione-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                              RESIDENTI 
 
1. Ai fini della presente Convenzione,  l'espressione  "residente  di
uno Stato contraente" designa  ogni  persona  che,  in  virtu'  della
legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo
del  suo  domicilio,  della  sua  residenza,   del   suo   luogo   di
registrazione, della sua sede di direzione, o di ogni altro  criterio
di natura  analoga,  e  comprende  altresi'  detto  Stato  e  le  sue
suddivisioni politiche, amministrative ed amministrative-territoriali
o i suoi enti locali. Tuttavia, tale  espressione  non  comprende  le
persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto  per
il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il 
patrimonio che esse possiedono in detto Stato. 
 
2. Quando, in base alle disposizioni del  paragrafo  1,  una  persona
fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la 
sua situazione e' determinata nel seguente modo: 
 
(a) detta persona e' considerata residente solo dello Stato nel quale
ha un'abitazione permanente; quando  essa  dispone  di  un'abitazione
permanente in entrambi gli  Stati,  e'  considerata  residente  dello
Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' 
strette (centro degli interessi vitali); 
 
(b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il
centro  dei  suoi  interessi  vitali,  o  se  la  medesima   non   ha
un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata 
residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; 
 
(c) se detta persona soggiorna abitualmente in  entrambi  gli  Stati,
ovvero  non  soggiorna  abitualmente  in  alcuno  di  essi,  essa  e'
considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalita'; 
 
(d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati,  o  se
non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti 
degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 
 
3. Quando, in base alle disposizioni del  paragrafo  1,  una  persona
diversa da una persona fisica e'  residente  di  entrambi  gli  Stati
contraenti, essa e' considerata residente dello Stato in cui si trova 
la sede della sua direzione effettiva.