Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari attraverso la quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) una sede di direzione; (b) una succursale; (c) un ufficio; (d) un'officina; (e) un laboratorio; (f) un'installazione, struttura o imbarcazione o qualsiasi altro luogo utilizzato per l'esplorazione di risorse naturali; (g) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; (h) un cantiere di costruzione o di installazione o le attivita' di supervisione o consulenza ad essi collegate, ma soltanto se la durata di tale cantiere o attivita' oltrepassa i dodici mesi; (i) la fornitura di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa attraverso i suoi dipendenti o altro personale ingaggiato dall'impresa per tali fini, ma soltanto laddove la durata delle attivita' di detta natura (per lo stesso progetto o per un progetto collegato) nel paese oltrepassa i sei mesi. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attivita' che abbia carattere preparatorio o ausiliario. 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone di poteri che esercita abitualmente in detto Stato e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le sue attivita' siano limitate all'acquisto di beni o merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. Tuttavia, qualora le attivita' di tale intermediario siano esercitate interamente o quasi interamente per l'impresa, egli non e' considerato un intermediario che gode di uno status indipendente ai fini del presente paragrafo, a meno che si dimostri che le transazioni tra l'intermediario e l'impresa sono avvenute in base alle condizioni che sarebbero state convenute tra parti indipendenti. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attivita' in questo altro Stato (per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.