(Convenzione-art. 5)
                             Articolo 5 
 
                       STABILE ORGANIZZAZIONE 
 
1.  Ai  fini  della  presente  Convenzione,  l'espressione   "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di affari attraverso la quale 
l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 
 
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: 
 
(a) una sede di direzione; 
(b) una succursale; 
(c) un ufficio; 
(d) un'officina; 
(e) un laboratorio; 
(f) un'installazione, struttura o imbarcazione o qualsiasi altro 
luogo utilizzato per l'esplorazione di risorse naturali; 
(g) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una 
cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; 
(h) un cantiere di costruzione o di installazione o le  attivita'  di
supervisione o consulenza ad essi collegate, ma soltanto se la durata 
di tale cantiere o attivita' oltrepassa i dodici mesi; 
(i) la fornitura di servizi, compresi i  servizi  di  consulenza,  da
parte di un'impresa attraverso i suoi dipendenti  o  altro  personale
ingaggiato dall'impresa per tali fini, ma soltanto laddove la  durata
delle attivita' di detta natura (per lo stesso progetto o per un 
progetto collegato) nel paese oltrepassa i sei mesi. 
 
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non 
si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: 
 
(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di 
esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; 
(b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai 
soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; 
(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai 
soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; 
(d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare 
beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; 
(e) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di  svolgere,
per l'impresa, qualsiasi altra attivita' che abbia carattere 
preparatorio o ausiliario. 
 
4. Una persona che agisce  in  uno  Stato  contraente  per  conto  di
un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa  da  un  agente  che
goda di  uno  status  indipendente,  di  cui  al  paragrafo  5  -  e'
considerata stabile organizzazione nel  primo  Stato  se  dispone  di
poteri che esercita abitualmente in detto Stato e che  le  permettano
di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui  le
sue attivita' siano limitate all'acquisto di beni o merci per 
l'impresa. 
 
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia  una
stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo  fatto
che essa esercita in detto altro Stato la propria attivita' per mezzo
di un mediatore, di  un  commissionario  generale  o  di  ogni  altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a  condizione  che
dette persone agiscano nell'ambito della  loro  ordinaria  attivita'.
Tuttavia, qualora le attivita' di tale intermediario siano esercitate
interamente  o  quasi  interamente  per  l'impresa,   egli   non   e'
considerato un intermediario che gode di uno status  indipendente  ai
fini  del  presente  paragrafo,  a  meno  che  si  dimostri  che   le
transazioni tra l'intermediario e l'impresa  sono  avvenute  in  base
alle condizioni che sarebbero state convenute tra parti indipendenti. 
 
6. Il fatto che  una  societa'  residente  di  uno  Stato  contraente
controlli o sia controllata  da  una  societa'  residente  dell'altro
Stato contraente ovvero svolga la propria attivita' in  questo  altro
Stato (per  mezzo  di  una  stabile  organizzazione  oppure  no)  non
costituisce di per se' motivo sufficiente  per  far  considerare  una
qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.